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Quali sono i doveri e i diritti in un matrimonio?

Il matrimonio sancisce l’unione di due persone che si amano. Che si scelga il rito religioso o quello civile, il matrimonio comporta comunque una serie di diritti, ma anche di doveri da rispettare.

Un’unione porta con sé diverse responsabilità. Quando si è in due, occorre pensare per due, vivere per due. Non puoi pretendere di continuare a svolgere una vita in solitaria, nel momento in cui decidi di costruire una famiglia con un’altra persona.

Essere una coppia vuol dire camminare fianco a fianco, rispettarsi e amarsi, nelle situazioni belle così come in quelle difficili. Ma quali sono le leggi sul matrimonio che stabiliscono i doveri e i diritti degli sposi?

I principali diritti e doveri che nascono dal matrimonio

Innanzitutto, i coniugi devono impegnarsi a non intraprendere altre relazioni con altre persone, per non tradire la fiducia del proprio partner. Il dovere di fedeltà si viola non soltanto avendo rapporti sessuali, ma anche con scambi di messaggi online, magari su siti di incontri.

Cedere alla tentazione vuol dire far crollare tutte le promesse che ti sei scambiato con la tua dolce metà. Se ti senti felice e appagato con la persona che è al tuo fianco, non dovresti sentire la necessità di andare a cercare altrove l’intrattenimento e lo svago.

I coniugi, inoltre, hanno obbligo di assistenza morale materiale e di collaborazione. I membri della coppia devono venirsi incontro, non devono avere una visione egocentrica. Esistono degli articoli sul matrimonio creati appositamente per stabilire quelli che sono gli obblighi dei coniugi, come l’articolo 146 del Codice Civile che prevede che il diritto all’assistenza morale e materiale cessa con allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare.

Per giusta causa si può intendere esistenza di fatti tali da rendere intollerabile la convivenza in presenza dei quali il diritto all’assistenza morale e materiale viene meno. L’articolo 146, inoltre, considera giusta causa di allontanamento la proposizione della domanda si separazione, annullamento del matrimonio o di divorzio.

Il matrimonio si fonda su basi solide, su un sentimento forte e vero, ma il lato materiale, volente o nolente, entra in gioco anche senza che ci sia necessariamente il divorzio di mezzo.

Infatti, quando si decide di creare una famiglia e di mettere al mondo dei figli, il loro sostentamento dipende da entrambi i genitori, ovviamente tenendo conto delle possibilità economiche di ognuno di loro.

Chi non contribuisce ai bisogni economici della famiglia, in proporzione ai propri redditi, può essere punito, sia in sede civile con l’addebito della separazione, sia in sede penale con una condanna fino ad un anno di carcere e con la multa da 103 a 1.032 euro.

Il matrimonio nel diritto canonico

Il matrimonio canonico rappresenta una realtà piuttosto complessa, essendo un istituto di carattere pubblico, sacro, sociale e giuridico che coinvolge aspetti di speciale rilevanza. Si tratta di un’unione celebrata nelle forme, liturgiche e sostanziali, previste dal codice di diritti e doveri nel diritto canonico e dalle altre norme della Chiesa cattolica tra un uomo e una donna.

Il Codice di Diritto Canonico è un documento che raccoglie tutte le norme in vigore per tutta la chiesa cattolica a livello mondiale.

Qui, puoi trovare delle leggi che regolano il matrimonio e che sanciscono anche il diritto matrimoniale. I canoni riguardanti il matrimonio sono contenuti nel LIBRO 4 del Codice, intitolato: “La funzione di santificare della Chiesa”.

Il canone 1058 stabilisce che tutti hanno diritto al matrimonio, se non ne hanno la proibizione dal diritto. Il canone 1057, invece, parla di consenso: “L’atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana”. Chiaramente, per sposarsi, deve esserci il consenso da entrambe le parti.

È un elemento imprescindibile per celebrare le nozze. Secondo il diritto canonico matrimonio, però, esistono degli impedimenti che non permettono a due persone di legarsi ufficialmente:

  • Età (can. 1083)

In linea generale, è vietato il matrimonio agli uomini al di sotto degli anni 16 e alle donne degli anni 14Per l’Italia, l’età minima è stata elevata ad anni 18 sia per l’uomo che per la donna, in concordanza appunto con quella consentita per il matrimonio civile;

  • Impotenza «coeundi» (can. 1084)

L’incapacità ad intrattenere intimità fisiche coniugali, sia da parte dell’uomo che della donna.  Dall’impotenza va distinta la sterilità, che impedisce ad una persona di avere figli, pur potendo avere una regolare attività sessuale. Essa invalida il matrimonio nel momento in cui uno dei due coniugi ritenga fondamentale la capacità procreativa;

  • Vincolo da precedente matrimonio (can. 1085)

È vietato il matrimonio a colui che sia già legato da precedente e valido vincolo matrimoniale;

  • Disparità di culto (can. 1086)

È vietato il matrimonio tra due persone, di cui l’una sia battezzata nella Chiesa cattolica (e da essa non separata con atto formale) e l’altra non battezzata;

  • Ordine sacro (can. 1087)

È vietato il matrimonio a coloro che siano già costituiti nei sacri ordini;

  • Voto pubblico di castità (can. 1088)

È vietato il matrimonio a coloro che siano vincolati dal voto di castità, espresso in modo pubblico e perpetuo in un istituto religioso di diritto pontificio o diocesano;

  • Ratto a scopo di matrimonio (can. 1089)

Non può costituirsi valido matrimonio tra un uomo e una donna da lui rapita o comunque trattenuta, al fine di contrarre matrimonio con la stessa e contro la sua volontà, pur in presenza di una preesistente relazione sentimentale tra i due soggetti;

  • Crimine di coniugicidio (can. 1090)

È vietato il matrimonio a chi abbia ucciso il proprio coniuge al fine di contrarre matrimonio con altra persona;

  • Consanguineità (can. 1091)
    È vietato, pertanto, il matrimonio tra gli ascendenti e i discendenti in linea retta, sia legittimi che naturali, mentre in linea collaterale è vietato solo fino al quarto grado incluso (es.: tra fratello e sorella, tra zio e nipote, tra zio e pronipote, tra primi cugini);
  • Affinità (can. 1092)

Per affinità si intende il vincolo personale che si stabilisce tra un coniuge e i consanguinei dell’altro. È vietato, pertanto, il matrimonio tra affini in linea retta in qualsiasi grado, mentre non lo è in linea collaterale.

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