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Quando arriva il momento di separarsi

Non sempre tutti i matrimoni sono realmente “e vissero felici e contenti”, spesso accade che il per sempre insieme si tramuti in “a mai più rivederci”. Quando entrambi sono decisi a chiudere una relazione ecco quali sono gli step da affrontare.

La separazione è l’atto con cui i coniugi sospendono gli effetti del matrimonio in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. E’ quindi il primo passaggio da affrontare per le coppie sposate che hanno deciso di non stare più insieme.

Secondo il nostro ordinamento, due sono le tipologie di separazione legale, una che prevede l’intervento decisivo del giudice (separazione giudiziale) e l’altra che è fondata sull’accordo dei coniugi (separazione consensuale).

Cos’è e come funziona una separazione consensuale?

La separazione si chiama consensuale quando prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi a voler chiudere la relazione e quando si arriva ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comune. In questo caso l’avvocato non é obbligatorio, si può fare tutto senza legale; i due coniugi devono chiedere al Comune di fissare un giorno in cui dovranno comparire dinanzi all’ufficiale di Stato civile per confermare l’accordo sulle condizioni di divorzio. Non essendoci un contenzioso tra i coniugi, é possibile persino rivolgersi al Comune e ottenere la separazione pagando i soli diritti comunali (16 euro).

In caso di separazione consensuale, per poter chiedere il divorzio occorrono solo sei mesi di tempo. I documenti che servono per la richiesta di separazione e che vanno consegnati al Comune sono:

  • Modulo di ricorso (domanda di separazione)
  • Certificato di residenza
  • Stato di famiglia
  • Certificato di matrimonio
  • Copia fronte retro carta d’identità e codice fiscale
  • Ricevuta del pagamento del contributo unificato

E se sono presenti dei figli? Per adottare la separazione consensuale bisogna accordarsi anche sull’affidamento dei figli. L’accordo tra i due coniugi deve essere sottoposto alla valutazione del Tribunale che, con le formalità della Camera di Consiglio, verifica che l’accordo sia coerente con la legge e che vengano rispettati i diritti dei figli. Se la valutazione è favorevole l’accordo viene omologato con decreto, impugnabile in Corte d’Appello. Se la valutazione non è favorevole vengono trasmessi gli atti al giudice istruttore in modo che la causa prenda il corso di una separazione giudiziale.

In caso di separazione consensuale, si può anche optare per la negoziazione assistita in Comune, senza passare dal Tribunale.

Il procedimento di “separazione breve” è molto più semplice e non si svolge in Tribunale. Fra l’inizio della procedura di negoziazione e la conclusione dell’iter possono passare anche pochi giorni, e, solitamente, non trascorrono più di tre – quattro mesi. Gli avvocati di ciascun coniuge curano gli incontri con i propri assistiti nonché la stesura di un accordo di separazione. Tale accordo, sottoscritto da entrambi i coniugi, dovrà essere preso in esame dal Pubblico Ministero e quindi trasmesso all’ufficiale dello stato civile. La separazione consensuale a mezzo di negoziazione assistita richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato per ciascun coniuge, ma è molto, molto più rapida di quella innanzi al Presidente del Tribunale.

Qual è la procedura per una separazione matrimoniale?

La separazione giudiziale è il procedimento con il quale si ottiene una sentenza di separazione, che non fa venire meno lo status di coniuge ma incide su alcuni obblighi tipici del matrimonio. Una volta separati non si ha l’obbligo di convivenza né di fedeltà né si è più in comunione dei beni se quello era il regime patrimoniale prescelto dai coniugi. Al contrario, resistono gli obblighi di mantenimento del coniuge, di partecipazione alla gestione della famiglia e di educazione della prole. La separazione giudiziale, secondo il codice civile, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono dei fatti oggettivi che non rendono più sostenibile la prosecuzione del rapporto.

Il processo tratterà:

  • decisioni relative all’ambito economico (assegnazione abitazione, mantenimento coniuge)
  • decisioni relative alla prole (affidamento)
  • fissazione del giorno nel quale si dovrà tenere l’udienza davanti al giudice istruttore
  • fissazione del termine entro il quale il coniuge attore si deve costituire in giudizio con il deposito di una memoria difensiva ad hoc (in realtà ha i contenuti di un vero e proprio atto di citazione per il quale si possono inserire richieste e altri fatti)
  • fissazione del termine entro il quale il coniuge convenuto si deve costituire se non lo ha fatto partecipando all’udienza di comparizione.

Se a parte l’istanza di separazione ci sono altre questioni da trattare, come divisione del patrimonio, affidamento figli, il giudice può emettere una sentenza non definitiva di separazione con la quale sentenzia subito la separazione ne e fa proseguire la causa per risolvere le altre questioni, impugnabile entro 10 giorni dalla notifica. Una volta arrivato a conclusione il processo, il Tribunale emette la sentenza di separazione Se richiesto, il giudice addebita la separazione alla parte che violato i doveri coniugali. Gli obblighi di mantenimento non sussistono se le parti hanno sottoscritto un contratto prematrimoniale, che dispone diversamente. Non è necessario l’atto notarile, può essere formulato come scrittura privata con autentica di firma e autocertificazione che le parti sono in grado di intendere e di volere.

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